2. Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti
dopo la scadenza del Consiglio.
3. Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti, il quale
resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
Art. 29
(Poteri)
1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge n. 28/1991, e può comunque far
tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi del Collegio, a meno
che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di
altri organi o di altri enti.
2. In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica
competenza:
a) curare la tenuta dell’Albo, dell’elenco degli iscritti al Collegio e del Registro dei Praticanti e
disporre le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva
comunicazione alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria di Stato per
il Territorio e Ambiente, alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giustizia, alla Segreteria
di Stato per gli Affari Esteri, all’Ufficio Urbanistica, al Dipartimento Territorio e Ambiente,
all’Ufficio del Registro e Conservatoria, all'Ufficio Tributario e all’Istituto per la Sicurezza
Sociale;
b) curare l’osservanza delle leggi concernenti la professione e tutelarne l’indipendenza ed il decoro;
c) operare per reprimere l’esercizio abusivo della professione e vigilare sull’uso del titolo
professionale;
d) esercitare la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti al Collegio;
e) adoperarsi per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal Titolo II del presente Statuto,
fornendone all’occorrenza l’interpretazione più consona allo spirito della professione del
Geometra, e fissare all'occorrenza nuovi principi deontologici;
f) adoperarsi per facilitare l’aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti
nonché lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida
iniziativa in tal senso;
g) tutelare gli interessi generali della categoria, e a tal fine, anche agire o essere convenuto in
giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;
h) proporre alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro
modifiche ed il loro aggiornamento;
i) esprimere pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
l) deliberare la convocazione dell'Assemblea del Collegio quando sia obbligatorio a norma di legge e
del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un
quarto degli iscritti al Collegio o dal Collegio dei Revisori, così come previsto all’articolo 25;
m) stabilire l’ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti al
Collegio e all'Albo, nonché delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri
sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese
necessarie per il funzionamento del Collegio così come previste nel Bilancio Preventivo, e quelle
conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;
n) adoperarsi per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro
clienti;
0) provvedere all'amministrazione dei beni del Collegio e alla gestione finanziaria e compilare
annualmente il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
p) designare i propri rappresentanti in organismi, commissioni, enti o simili, sia statali che privati,
sia a carattere nazionale che internazionale.